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Spese condominiali non pagate dal vecchio proprietario: tocca davvero a te saldare tutto?

Comprare casa rappresenta uno dei traguardi più importanti della vita, ma l’entusiasmo rischia di infrangersi presto davanti a un’amara sorpresa: una richiesta di pagamento dell’amministratore per migliaia di euro di arretrati lasciati dal venditore. Una situazione frequente che genera ansia e un dubbio legittimo: fino a che punto risponde il nuovo acquirente per debiti contratti da altri?

A fare chiarezza interviene l’art. 63, comma 4, delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. La norma stabilisce una responsabilità solidale tra acquirente e venditore, ma circoscritta a limiti temporali rigorosi: chi compra risponde unicamente dei contributi relativi all'anno di gestione in corso e a quello precedente rispetto al perfezionamento dell'acquisto.

Tutte le quote anteriori a questo biennio restano ad esclusivo carico del vecchio proprietario: l'amministratore non può pretenderle dall’acquirente né agire contro di lui con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per importi più remoti. Inoltre, anche per le somme del biennio che il nuovo proprietario è costretto ad anticipare al condominio, sussiste il pieno diritto di rivalsa (azione di regresso) verso il venditore per ottenere il rimborso integrale di quanto versato.

3 consigli pratici prima e dopo il rogito:

  1. Pretendi la liberatoria condominiale: Prima della firma dal notaio, imponi al venditore di farsi rilasciare dall'amministratore un’attestazione scritta sullo stato dei pagamenti e su eventuali controversie giudiziarie o delibere di lavori straordinari in corso.

  2. Inserisci clausole di manleva nel contratto: Fai inserire nel rogito una specifica clausola in cui il venditore garantisce l'assenza di pendenze e si obbliga a rifondere tempestivamente ogni spesa condominiale riferita al periodo antecedente la vendita.

  3. Contesta tempestivamente richieste oltre il biennio: Se l'amministratore sollecita quote ultra-biennali, eccepisci formalmente il limite temporale dell'art. 63 disp. att. c.c. prima di effettuare pagamenti non dovuti.