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Spesso percorriamo strade di campagna, stradelli vicinali o vie residenziali sorte da piani di lottizzazione senza chiederci a chi appartenga davvero quel suolo. Immaginiamo la situazione: mentre camminiamo o facciamo sport, inciampiamo su un dislivello, una buca o un ostacolo edile non segnalato. Il primo dubbio che sorge è immediato: se la strada è formalmente privata o vicinale, il Comune può lavarsene le mani sostenendo di non esserne il proprietario?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11942/2024, ha ribadito un principio cruciale a tutela della collettività: l’obbligo di custodia e manutenzione (art. 2051 c.c.) grava sul Comune anche per le strade vicinali o formalmente di proprietà privata, a patto che siano aperte all'uso e al pubblico transito della collettività. A fare fede non è il mero titolo di proprietà catastale, bensì la funzione: se la via è percorsa abitualmente dai cittadini, l’ente locale ha l’onere di vigilarla, metterla in sicurezza o interdirne l'accesso in caso di pericolo. Attenzione, però: la Suprema Corte precisa anche che il risarcimento viene negato se l’insidia era palese e superabile con l’ordinaria diligenza, soprattutto per chi conosce bene i luoghi.
In caso di infortunio su un tragitto vicinale o privato a uso pubblico, tieni a mente questi 3 consigli pratici:
Dimostra il transito pubblico: Documenta che la via non serve un solo fondo privato, ma è aperta e percorsa indistintamente dalla cittadinanza (presenza di cartelli, illuminazione, accesso libero).
Fotografa l'insidia e l'ambiente circostante: Raccogli immagini dell'ostacolo prima della rimozione, provando la mancanza di segnaletica di pericolo e la non visibilità immediata.
Fai intervenire la Polizia Locale: La verbalizzazione tempestiva delle forze de