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Molti lavoratori e datori di lavoro si trovano periodicamente di fronte allo stesso dubbio: quando scatta un aumento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), lo stipendio netto deve salire automaticamente oppure l’azienda può compensare l’aumento riducendo il cosiddetto “superminimo”?
Il superminimo è un incremento della retribuzione concordato tra le parti rispetto ai minimi tabellari del CCNL. Di norma, la regola generale prevede che esso sia assorbibile: se la tabella retributiva base aumenta, il superminimo si riduce in misura equivalente, lasciando invariato il compenso complessivo. Diventa invece non assorbibile solo se le parti hanno inteso attribuire quella somma come effettivo merito o compenso personale intangibile.
Con la sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, la Corte di Cassazione Civile ha chiarito un profilo probatorio decisivo: per stabilire se un superminimo sia assorbibile o meno, non basta limitarsi al dato letterale del contratto individuale di lavoro. È necessario condurre un’indagine globale, valutando la reale intenzione dei contraenti attraverso criteri logici, la finalità economica dell'accordo e, soprattutto, la condotta complessiva, anche successiva, tenuta da lavoratore e datore di lavoro.
Se, ad esempio, in occasione di precedenti rinnovi contrattuali il datore di lavoro non ha mai operato l'assorbimento, tale comportamento costante può dimostrare la volontà tacita di considerare l'emolumento non assorbibile.
Tre consigli pratici:
Verificare la lettera di assunzione: Controllare se l'emolumento è stato espressamente qualificato come "non assorbibile" o collegato a meriti specifici.
Analizzare lo storico delle buste paga: Verificare se nei rinnovi di CCNL passati il superminimo è rimasto intatto o è stato progressivamente ridotto.
Formalizzare sempre le modifiche per iscritto: In sede di revisione contrattuale o concessione di aumenti, specificare con precisione la natura e la destinazione della voce retributiva per prevenire contenziosi.